Il diritto di accesso ai documenti, informazioni e dati
Il Garante per la protezione dei dati personali nel dare una migliore definizione del concetto di trasparenza ha inteso per “accessibilità dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti fondamentali e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nei limiti del presente decreto”.
La vigente normativa consente ad oggi il diritto di accesso a documenti, informazioni e dati in possesso della P.A. con le seguenti modalità:
- ACCESSO DOCUMENTALE (L. n. 241/1990 e s.mi. – art. 22 e seguenti; D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006)
- ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI (d.lgs. n. 195/2005 – d.lgs. n. 152/2006 – art. 3 sexies)
- ACCESSO CIVICO SEMPLICE (d.lgs. n. 33/2013 – art. 5, comma 1, – d.lgs.n. 97/2016)
- ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (d.lgs. n. 33/2013 – art. 1, comma 1, per come modificato dall’art. 2 del d.lgs.n. 97/2016)
Per effettuare qualsiasi richiesta di accesso agli atti documentale, dati e informazioni ambientali compilare il modulo on line
Tutti gli enti pubblici possono redigere il registro degli accessi (per tutte le tipologie di accesso), che deve essere pubblicato nella Amministrazione trasparente / altri contenuti. In materia sono state emanate linee guida dell’autorità anticorruzione e circolari del ministro per la pubblica amministrazione n.2/2017 e n.1/2019.
Ultimo aggiornamento : 11 aprile 2024