Accesso documentale
(L. n. 241/1990 e s.mi. – art. 22 e seguenti; D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006)
Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. È necessaria quindi una stretta correlazione tra il documento amministrativo oggetto del diritto di accesso e uno specifico interesse del soggetto richiedente.
La legge non ammette istanze di accesso finalizzate ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione. Il diritto di accesso è strumentale all’acquisizione di quella conoscenza necessaria per verificare se il comportamento dell’amministrazione è lesivo nei confronti di un interesse specifico.
Quando si parla di “interesse” non si fa riferimento esclusivamente all’interesse del singolo soggetto richiedente, ma anche ad interessi pubblici o diffusi; quindi anche il soggetto portatore di questo tipo di interessi è titolare del diritto di accesso (ad esempio un’associazione di categoria).
Per effettuare una richiesta di accesso documentale compilare on line il MODULO predisposto (in alternativa scaricare, compilare ed inviare il modulo cartaceo all’Ente di competenza) . Completata la procedura di inserimento dei dati richiesta ed inviato il modulo, il sistema restituisce un immediato riscontro tramite l’invio di una email di conferma.
Come esercitare il diritto di accesso documentale
Ultimo aggiornamento 21 maggio 2024