Accesso alle informazioni ambientali
(d.lgs. n. 195/2005 – d.lgs. n. 152/2006 – art. 3 sexies)
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali vuole realizzare, attraverso la più ampia diffusione dei dati, una migliore e più efficace tutela preventiva dell’ambiente.
L’informazione ambientale ha dunque ad oggetto il complesso delle condizioni esterne in cui vive l’uomo.
All’interno di tale nozione rientrano inoltre tutti i dati in possesso dell’autorità pubblica, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati formati dalla pubblica amministrazione o utilizzati nell’ambito di procedimento amministrativo, gli unici limiti ipotizzabili sono i casi di esclusione tassativamente elencati dall’art. 5 D.Lgs. 195/2005.
Il Codice dell’ambiente, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all’art. 3-sexies, afferma che, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle previsioni della Convenzione di Åarhus e ai sensi del d.lgs. 195 del 2005, «chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale».
La definizione di informazione ambientale è rinvenibile all’art.2 del d.lgs. 195 del 2005.
Il diritto d’accesso alle informazioni ambientali viene riconosciuto come un diritto “civico” a legittimazione universale.
Il legislatore ha voluto estendere l’accesso anche alle «informazioni, sottolineando che l’accessibilità alle informazioni ambientali (che implicano un’attività elaborativa da parte dell’Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste) assicura al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 della legge 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’Amministrazione»
Per effettuare una richiesta di accesso alle informazioni ambientali compilare on line il MODULO predisposto. Completata la procedura di inserimento dei dati richiesta ed inviato il modulo, il sistema restituisce un immediato riscontro tramite l’invio di una email di conferma.
In alternativa, è possibile effettuare una richiesta di accesso alle informazioni ambientali compilando il modulo cartaceo ed inviandolo all’Ente di competenza
Come esercitare il diritto di accesso alle informazioni ambientali
Ultimo aggiornamento 21 maggio 2024