Accesso civico semplice
(d.lgs. n. 33/2013 – art. 5, comma 1 – D.lgs.n. 97/2016)
Il diritto di accesso “semplice” ovvero ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del d.lgs 33/2013 così come modificato e integrato dal d.lgs. 97/2016, prevede l’obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di di pubblicare sul proprio sito web istituzionale documenti, informazioni o dati e ciò comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui la prevista pubblicazione sia stata omessa.
Sono oggetto di pubblicazione obbligatoria i documenti/dati/informazioni indicati nel Allegato n. 1 della delibera n. 1310 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Per effettuare una richiesta di accesso civico semplice compilare on line il MODULO predisposto. Completata la procedura di inserimento dei dati richiesta ed inviato il modulo, il sistema restituisce un immediato riscontro tramite l’invio di una email di conferma.
E’ possibile inoltre effettuare una richiesta di accesso civico semplice compilando il modulo cartaceo ed inviandolo all’Ente di competenza
Come esercitare il diritto di accesso civico semplice
Ultimo aggiornamento 21 maggio 2024