E’ stato approvato dall’Ufficio di Presidenza di AssoArpa un position paper su «La devoluzione dei proventi delle sanzioni pecuniarie generate dall’applicazione della L.68/2015».
ALL-delibera-UDP-2_2019-Position-paper-proventi-legge-68-2015Con questa presa di posizione, molto documentata ed argomentata, si ipotizzano alcune alternative, rendendosi al contempo disponibili nei confronti dei competenti interlocutori istituzionali per la formulazione di veri e propri emendamenti da inserire in un progetto o proposta di legge all’esame del Parlamento.
- prevedere che le somme in oggetto siano direttamente introitate dalle Agenzie regionali e delle Province di Trento e Bolzano per la protezione dell’ambiente di cui all’art. 1 della legge n. 132 del 2016, che abbiano agito in qualità di organo accertatore oppure di ente asseveratore delle prescrizioni tecniche previste dal citato art. 318- ter. Le Agenzie regionali e provinciali dovrebbero destinare obbligatoriamente tali entrate al finanziamento di attività di vigilanza e controllo ambientale di propria competenza.
- prevedere la devoluzione pro-quota dell’importo fra organo accertatore e ente asseveratore della prescrizione ambientale. I proventi delle sanzioni in oggetto sarebbero quindi attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’Amministrazione a cui appartiene l’organo accertatore e all’ente che ha agito in qualità di asseveratore delle prescrizioni, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’interno e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- prevedere, in analogia alla procedura in materia della sicurezza e igiene del lavoro, che le somme in questione siano devolute alla Regione/Provincia autonoma di riferimento della competente Arpa/Appa, con un possibile vincolo di destinazione al finanziamento delle attività dell’Agenzia ambientale.