Le Linee guida in materia di Gpp del sistema Snpa contengono riferimenti al concetto di “appalto sostenibile” tramite un rimando al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, detto Pan Gpp, nella versione aggiornata nel 2013 (oggi in fase di revisione).
Infatti il Pan Gpp, in linea con le indicazioni contenute nel punto 1.1 del Piano del 2008, intende diffondere e supportare le pratiche di appalti sostenibili e dedica un intero paragrafo ai criteri sociali negli appalti pubblici. Il concetto di criterio sociale è quello definito nella Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici, approvata con Dm Ambiente del 6/6/2012, e fa riferimento al rispetto dei diritti umani e al lavoro dignitoso nelle catene di fornitura della Pubblica amministrazione.
Nel giugno 2011, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite ha adottato all’unanimità il documento Principi guida su imprese e diritti umani, che attua il documento più generale Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights precedentemente adottato dal Consiglio dei diritti umani.
Il tema dell’integrazione dei diritti umani nelle catene di fornitura è presente in modo trasversale nei 31 principi guida del documento (es.: principi guida nn. 5, 6, 13 e 17). In particolare il principio guida n. 6 è espressamente dedicato ai contratti pubblici: “Gli Stati dovrebbero promuovere il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese con le quali si concludono contratti di tipo commerciale”.
Nel dicembre del 2016 il Comitato interministeriale per i diritti umani (Cidu) ha approvato il Piano di azione nazionale impresa e diritti umani 2016-2021. Il Piano considera la Guida del 2012 e le attività svolte in materia da parte del ministero dell’Ambiente, e prevede molte azioni per l’implementazione dei principi guida su imprese e diritti umani.
In particolare, l’azione n. 35 riguarda espressamente i diritti umani nelle catene di fornitura degli appalti pubblici, compresa l’interazione fra il Cidu stesso, il ministero dell’Ambiente e il ministero dello Sviluppo economico.
Sulla base delle indicazioni del Pan Gpp e dell’accresciuta sensibilità rispetto al tema dei diritti umani e del lavoro dignitoso nelle catene di fornitura globali, nonché delle esperienze maturate nei paesi nordeuropei nell’ambito di gare d’appalto pubbliche, in alcuni dei documenti dei Cam (criteri ambientali minimi) sono stati integrati i “criteri sociali”.
L’esempio principale è quello dei Cam per le forniture di prodotti tessili, ossia dell’allegato 3 al Dm Ambiente dell’11/1/2017 Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili; sono stati previsti criteri sociali per tre fasi del processo di approvvigionamento, ossia nella selezione dei candidati, nei criteri di aggiudicazione e nelle clausole di esecuzione contrattuale.
L’applicazione di questi criteri, che non sono obbligatori ai sensi dell’art. 34 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), richiede sicuramente competenze specifiche nell’implementazione della due diligence (dovuta diligenza) su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di fornitura, nonchè nella verifica di conformità a clausole contrattuali che riguardano fasi produttive realizzate spesso da sub-fornitori o fornitori di sub-fornitori in paesi anche lontani.
Più in generale, questi criteri sono più facilmente applicabili in gare con importi economici significativi, considerate le competenze richieste per la loro gestione e il costo di eventuali verifiche sul posto.
Considerati questi aspetti, una riflessione potrebbe riguardare il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (Snpa), come entità costituita da soggetti sensibili alle tematiche della sostenibilità, quali Ispra e le Agenzie per l’ambiente.
La proposta potrebbe essere quella di attivare una collaborazione fra gli enti del sistema Snpa per approcciare in maniera sinergica e sperimentale l’applicazione dei criteri in questione, magari in appalti per categorie di forniture comuni e per i quali é più elevato il rischio di violazione dei diritti umani nei processi produttivi, come i guanti da laboratorio e i dispositivi di protezione individuali.
Simone Ricotta, Arpa Toscana
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