Linee Guida SNPA n. 22/2019 – ISBN: 978-88-448-0956-0
Le “linee guida (LG) sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo di terre e rocce da scavo (TRS)” restituiscono una prospettiva del SNPA unitaria e trasparente del complesso tema delle terre e rocce da scavo. Esse approfondiscono i temi trattati nel DPR 120/2017, quali ad esempio: le operazioni di caratterizzazione di TRS (es. verifica dei requisiti ambientali, determinazione della percentuale del materiale antropico, determinazione dei valori di fondo); la gestione di TRS come sottoprodotto o nella previsione della loro esclusione dalla disciplina dei rifiuti, con particolare riferimento a contesti specifici quali ad esempio la gestione nei siti oggetto di procedimenti di bonifica, TRS contenenti amianto, presenza di materiali di riporto, chiarendo anche alcuni aspetti della “normale pratica industriale”. Infine le LG forniscono delle indicazioni alle agenzie del SNPA circa i criteri per la programmazione delle ispezioni, controlli e verifiche nonché sui criteri per le verifiche tecniche ed amministrative finalizzate alla valutazione preliminare del piano di utilizzo.
LG_SNPA_22_19_Terre_rocce_scavoDelibera del Consiglio SNPA. Seduta del 09.05.19. Doc. n. 54/19
Pubblicazione disponibile solo in formato elettronico
Buongiorno,
scrivo per una richiesta di chiarimento relativa alle Linee Guida SNPA 22/2018 (inee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo di terre e rocce da scavo).
Nello specifico, all’interno del capitolo 4, paragrafo 4.3 (Terre e rocce da scavo prodotte in aree già bonificate e certificate), si dice che in un sito certificato alle CSC (colonna A o B), le terre e rocce oggetto di scavo posson oessere valutate ai sensi del DPR 120/2017 come sottoprodotto fatta salva la verifica per appurare che non vi siano stati fenomeni di contaminazione post- certificazione.
Il quesito è il seguente: supponiamo di avere un’area certificata in colonna A di 10000 mq, devo eseguire uno scavo per un parcheggio interrato in un’area di 4000 mq. Su quest’area ho i dati dei collaudi del fondo scavo e mi ricade un punto delle vecchie indagini di caratterizzazione che arriva alle profondità previste dal parcheggio interrato.
Posso pensare di non eseguire ulteriori indagini secondo i criteri del DPR 120 (in quanto area certificata) o devo comunque prevedere altri 3 sondaggi (4000 mq, quindi 4 punti di indagine)?
Vi ringrazio
Le riportiamo la risposta che ci hanno fornito gli autori della linea guida:
“Gentile utente,
prima di entrare nel merito della risposta è necessario evidenziare che le Linee Guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo non rivestono carattere prescrittivo per gli utenti privati, ma rappresentano linee di indirizzo comuni per il Snpa.
Le informazioni fornite nel quesito non consentono una risposta puntuale.
In generale, qualora si intendesse con “area certificata” la restituzione agli usi legittimi e quindi la chiusura del procedimento di bonifica, le terre e rocce prodotte nell’ambito dell’esecuzione dell’opera devono rispettare quanto previsto dal DPR 120/2017 anche in relazione ai punti di campionamento al fine della verifica del rispetto dei requisiti di qualità ambientale.
Per avere chiarimenti amministrativi e anche in merito agli analiti da ricercare sarebbe opportuno contattare l’Arpa territorialmente competente.”
Buongiorno
vorrei formulare una richiesta di chiarimenti rispetto alla procedure sottoposte a VIA.
Vigendo l’obbligo di produrre il Piano di Utilizzo durante la procedura è necessario effettuare le indagini ambientali ai sensi del DPR 120/2017 contestualmente alla fase di istruttoria o possono essere effettuate ad autorizzazione ricevuta trasmettendo i risultati all’ARPA competente per territorio 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo.
Chiedo gentilmente conferma che il sottocapitolo “interventi di scavo in corsi d’acqua” di pagina 18 sia applicabile solo ai cantieri di piccola dimensione, così come sembra indicare la suddivisione in capitoli e sottocapitoli nel documento.
Grazie
Buongiorno,
avrei la seguente domanda:
quale è la documentazione che deve possedere una ditta di movimenti terra che trasporta del materiale frantumato (da utilizzare come riempimento) da un cantiere A ad un cantiere B (che coincide anche con il sito in cui verrà utilizzato il materiale stesso )?
ogni quanti mc di materiale bisogna fare le analisi del materiale stesso ?
grazie
Buongiorno,
pongo il seguente quesito.
Ho un sito in bonifica in colonna A, che in base ai risultati dell’analisi di rischio ha un poligono che supera per i terreni la colonna A, ma i parametri sono entro colonna B. Dopo l’analisi di dettaglio emerge la necessità di una bonifica con asporto delle terre oltre colonna A (ma entro colonna B). Debbo obbligatoriamente gestirle come rifiuto o posso collocarle all’esterno in un sito entro B come sottoprodotto, previa presentazione del Piano di Utilizzo?
Grazie.
Buongiorno, fermo restando che il DPR 120/2017 rappresenta un’ipotesi derogatoria rispetto alla disciplina generale di gestione dei rifiuti, pertanto spetta a chi ne invoca l’applicazione l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 4, in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in siti di bonifica si rimanda alle previsioni contenute nell’art. 12 del citato DPR per l’eventuale gestione fuori sito in qualità di sottoprodotto, mentre per l’utilizzo nel sito di produzione a quanto previsto dagli articoli 25 e 26