Con il progressivo superamento delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, il 2021 è stato caratterizzato da problematiche legate al rumore da manifestazioni ed eventi, e più in generale al rumore da “movida”.
Se la normativa sull’inquinamento acustico (legge quadro 447/95 e decreti attuativi) tutela i cittadini dal rumore prodotto da attività di somministrazione, al chiuso o all’aperto con resedi e da diffusione musicale, sia permanente che occasionale, la movida nel suo complesso risulta invece non gestibile con la sola normativa di settore. In tali casi il rumore non è infatti imputabile alla specifica attività, ma all’insieme di rumori di avventori e della musica prodotta, ma soprattutto di molte persone che stazionano nelle vie e/o piazze. Tutto ciò benchè indotto dai locali, non è direttamente imputabile ad essi.
La difficoltà di gestire assembramenti nei luoghi pubblici e di divertimento, con tutte le loro conseguenze, è esplosa con l’emergenza sanitaria: la situazione è risultata sotto controllo solo nei periodi di lock-down, con provvedimenti drastici di divieto della fruizione degli spazi, per poi ripresentarsi appena terminate le restrizioni. Tuttavia alcune esperienze dell’emergenza sanitaria potrebbero essere riprese e utilizzate per la gestione ordinaria delle aggregazioni con disposizioni su: limitazione numerica di accesso alle vie/piazze della movida (fino ad arrivare a sistemi di controllo degli accessi), fino a divieti di stazionamento nelle situazioni più compromesse, consumo solo con servizio ai tavoli, divieto di vendita di bevande da asporto, disciplina degli orari nelle situazioni critiche, potenziamento dei controlli, anche avvalendosi di servizi di sicurezza privata.
A questi provvedimenti drastici, quindi non sempre direttamente trasferibili alla gestione routinaria della movida e che comunque devono trovare un equilibrio tra libertà di impresa, libertà dei frequentatori e diritti dei cittadini alla quiete e alla sicurezza, si sono affiancate buone prassi, come i patti per la movida, quali il
- piano per la movida sostenibile del Comune di Firenze
- patto per la movida sicura per il Comune di Milano
- piano risanamento acustico comunale per l’inquinamennto acustico legato ai fenomeni della movida del Comune di Torino
ed esperienze innovative come sensoristica per monitoraggi in tempo reale nei luoghi della movida o per locali ad alto impatto proposte sempre dal capoluogo lombardo oltre ad esperienze di silent-disco utlizzate da anni anche in Toscana, a Firenze e Grosseto, e responsabilizzazione dei gestori anche con servizi di vigilanza per sensibilizzare l’utenza.
L’esperienza dell’emergenza sanitaria può quindi essere un ausilio per cercare di affrontare un fenomeno, soprattutto di “movida molesta” – con i correlati aspetti di schiamazzi, mancanza di decoro urbano, alcolismo, risse, vandalismo – ormai diventato non facilmente governabile dagli enti locali, senza una strategia complessiva per ricondurlo ad una corretta aggregazione sociale.
Di seguito si presentano 4 diverse fattispecie di situazioni di rumore da movida e per ciascuna si riporta il quadro entro cui i Comuni gestiscono i procedimenti di autorizzazione e controllo e il ruolo dell’Agenzia.
Attività con diffusione musicale
La diffusione musicale svolta all’interno dei locali, dai bar alle discoteche, deve essere effettuata, nel rispetto dei limiti di legge (DPCM 14/11/97), salvo il caso delle deroghe trattate nel punto successivo. Non è prevista un’autorizzazione espressa da parte del Comune, fatta eccezione per le serate in deroga o nei casi in cui è necessaria licenza di pubblico spettacolo; l’attività viene pertanto avviata a seguito di presentazione di SCIA, che deve contenere la documentazione di impatto acustico attestante il rispetto della normativa e redatta da tecnico competente in acustica ambientale.
È previsto un controllo amministrativo a campione oppure un controllo a seguito di segnalazione di disturbo; in entrambi i casi il Comune, verificata la regolarità amministrativa dell’attività e eventualmente previa richiesta alla ditta di procedere ad autocontrollo ai sensi dellla DGRT 490/2014, può chiedere la verifica dei livelli sonori ad ARPAT.
La Polizia municipale svolge i controlli su prescrizioni di altro tipo: orari, ove previsti, tipologia di intrattenimenti, capienza, accorgimenti quali porte/finestre chiuse ecc..
Il mancato rispetto dei livelli sonori ammessi dalla normativa è sanzionato in via amministrativa dall’art, 10 comma 2 della L, 447/95; il mancato rispetto di altre prescrizioni è sanzionabile in base ai regolamenti specifici dei Comuni, se adottati, oppure, se ne ricorrono le condizioni, in base al Codice penale o al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).
Attività e manifestazioni musicali temporanee in deroga
La Legge quadro 447/95 prevede che i Comuni possano autorizzare in deroga ai limiti di legge attività temporanee, come cantieri e manifestazioni, qualora impieghino macchinari ed impianti rumorosi. Per le manifestazioni la normativa regionale (DPRGT 2/R e smi) individua due tipologie di deroghe:
• “semplificate”, laddove siano rispettati i livelli sonori massimi di 70 dBA fino alle ore 22:00 e 60 dBA fino alle ore 24:00
• “non semplificate”, se non sono rispettati tali livelli massiimi o se si protraggono oltre le 24:00, per cui è necessario il parere obbligatorio della ASL territorialmente competente.
In ciascuna area è ammesso un numero massimo di giornate “in deroga” in base alla classe di Piano comunale di classificazione acustica, con restrizioni progressive nelle classi a maggiore tutela.
Rientrano nelle attività in deroga anche gli eventi organizzati dai pubblici esercizi all’aperto, che vanno a concorrere al numero massimo di eventi autorizzabili in deroga.
Le maggiori criticità segnalate dai cittadini sono relative al mancato rispetto degli orari previsti e in alcuni casi al protrarsi di diffusione musicale riprodotta dopo la fine dell’evento.
Gli organi di polizia verificano il rispetto degli orari, anche se è spesso poco gestibile nei piccoli Comuni nei quali non è prevista una turnazione della Polizia municipale in servizio notturno. ARPAT, su richiesta del Comune, svolge i controlli dei livelli sonori autorizzati in deroga.
La capillarità di tali eventi ed iniziative, il cui elenco, secondo la normativa regionale, deve essere pubblicato nei registri delle deroghe sui siti Web dei Comuni, richiede comunque la disponibilità di personale comunale (o di servizi di vigilanza privati) che possa effettuare controlli di orario e prescrizioni impartite e, almeno nei Comuni di maggiori dimensioni, anche con specifica professionalità tecnica per l’effettuazione delle rilevazioni fonometriche.
Attività di sola somministrazione con vociare di avventori
Il vociare degli avventori nei locali, sia al chiuso che negli spazi esterni di pertinenza, deve rispettare i limiti normativi. All’interno del locale la soluzione per ridurre il disturbo è legata all’esecuzione di interventi di tipo strutturale per incrementare l’isolamento acustico, mentre per gli spazi esterni, laddove non fattibili interventi strutturali, si può arrivare all’inibizione dell’uso degli stessi spazi in determinati orari.
Una regolamentazione specifica sembra necessaria per la sola somministrazione svolta in modo generalizzato d’estate in spazi esterni dai locali di ristorazione e incentivata nel 2020-2021 per lo stato di emergenza sanitaria con la concessione del suolo pubblico per evitare la permanenza di avventori al chiuso. L’attuale normativa di settore rimanda anche per tali casi solo al rispetto dei livelli sonori, in particolare del criterio differenziale di difficile gestione per la tipologia di sorgente, mentre sarebbero tecnicamente più perseguibili indicazioni sugli orari, sulle regole di allestimento del locale, sulla capienza.
ARPAT, su richiesta del Comune, in caso di segnalazioni di disturbo, esegue la misurazione dei livelli sonori prodotti dal vociare di avventori all’interno e all’esterno del locale. Non è invece applicabile questa procedura nel caso di rumorosità per assembramenti indotti da locali, ma in assenza di spazi allestiti per la permanenza dei clienti, oppure dopo la chiusura del locale.
Si tratta in questi casi di livelli che possono essere elevati (valori di oltre 70 dBA), ma sono situazioni che rientrano nella più generale problematica della quiete pubblica. I Comuni hanno strumenti di intervento nel Testo unico enti locali (D. Lgs. 267/2000) o nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (RD 773/1931) o nel Codice penale, laddove si configurino “schiamazzi”. In questi casi spesso è quindi il sistema giudiziario, penale o civile (ai sensi dell’art. 844 cc), sia per contenziosi coi gestori che con i Comuni anche con risarcimento danni, a intervenire per sanare puntualmente situazioni compromesse.
La modifica della Legge quadro 447/95, che ha introdotto una nuova definizione dei valori di attenzione che diventano soglie oltre le quali è necessario, per qualsiasi sorgente, un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili i presupposti per ordinanze contingibili e urgenti, potrebbe essere di ausilio per questi aspetti. Ciò potrà avvenire quando diventerà operativo il decreto previsto per la fissazione di tale valore, se la rumorosità delle persone che frequentano piazze e vie (quindi non specificatamente “avventori”) rientrasse nelle attività che devono rispettare i valori di immissione del Piano comunale classificazione acustica (PCCA) e da trattare nell’ambito del piano di risanamento comunale.
Schiamazzi e ordine pubblico
Nel caso in cui gli assembramenti di persone, anche indotti dai locali, determinino problemi di schiamazzi o di ordine pubblico la competenza è solo degli organi di polizia.
Queste situazioni, a volte connesse anche a episodi di vandalismo o di abuso di sostanze alcoliche o droghe, trascendono le normali problematiche di inquinamento acustico e non necessitano di rilevazioni fonometriche, ma non sono comunque facilmente risolvibili dai singoli Comuni.
Qualora l’assembramento sia indotto dai locali, si può arrivare ad ordinanze a tutela dell’inquinamento acustico ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, con restrizione anche degli orari degli esercizi di somministrazione presenti nell’area. Tali restrizioni necessitano però anche di una puntuale vigilanza sul rispetto degli orari di chiusura nonché sulla gestione degli assembramenti post-chiusura da parte degli organi di polizia.
La gestione della problematica ha pertanto molti aspetti in comune con gli interventi che si sono resi necessari per la gestione dell’emergenza sanitaria.
Per approfondimenti consulta anche le FAQ della Regione Toscana e il nostro opuscolo informativo Rumore da manifestazioni, spettacoli ed attività temporanee – Chi fa cosa in Toscana.