Precisazioni sull’istruttoria di dichiarazione di conformità

Aggiornamento del 31 ottobre 2019
A integrazione e ulteriore precisazione di quanto riportato nella pagina, si rende noto che in caso di attivazione del procedimento di richiesta di integrazioni, l’agenzia regionale territorialmente competente potrà procedere anche sulla base di informazioni integrative fornite dal proponente nei termini previsti, ed ovviamente se ritenute sufficienti, salvo il caso in cui le informazioni per procedere con l’istruttoria debbano essere fornite necessariamente da parte dell’Autorità concedente.


Ai fini della verifica della conformità di cui all’art. 3, comma 5, lettera c, comma 2, del decreto 4 luglio 2019, all’istanza trasmessa all’Agenzia territorialmente competente devono essere allegate le informazioni tecniche minime necessarie, riportate in elenco consultabile nella pagina “SNPA contenuto minimo istanze FER1”.

Tale elenco rappresenta il contenuto informativo minimo necessario per rendere processabile l’istanza.

L’elenco non è da ritenersi esaustivo ai fini della verifica: l’Agenzia territorialmente competente potrà, infatti, richiedere informazioni aggiuntive, all’istante ovvero all’autorità concedente, in corso di verifica, anche tenuto conto delle condizioni sito specifiche della derivazione idroelettrica esaminata.

L’Agenzia territorialmente competente verifica la presenza delle suddette informazioni minime.

Se tali informazioni sono disponibili e sufficienti per effettuare la verifica di conformità, l’istruttoria è esitata entro novanta giorni dall’acquisizione delle stesse.

Se le informazioni non sono sufficienti per effettuare la verifica di conformità l’Agenzia territorialmente competente richiede integrazioni specifiche all’autorità concedente con comunicazione per conoscenza al proponente. L’Autorità concedente fornisce i dati utili nei termini previsti dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241. In tale intervallo sono sospesi i termini di istruttoria di cui sopra (novanta giorni dalla data in cui tutti i dati utili risultano regolarmente pervenuti).

Se le informazioni minime necessarie alla verifica di conformità non sono disponibili, l’istanza di verifica sarà dichiarata non valutabile per mancanza di dati.

L’elenco delle domande pervenute alle Agenzie territorialmente competenti, che costituisce primo calendario delle istruttorie è consultabile nel presente sito.