Nel 2014, la Commissione europea ha avviato un procedimento per inadempimento nei confronti dell’Italia per il superamento sistematico e continuato, in un certo numero di zone del territorio italiano, dei valori limite fissati per le particelle PM10 dalla direttiva «qualità dell’aria» (Direttiva 2008/50/CE).
Secondo la Commissione, infatti, da una parte, dal 2008 l’Italia aveva superato, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10. D’altra parte, la Commissione muoveva censure all’Italia per non aver adottato misure appropriate al fine di garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell’insieme delle zone interessate.
Zone di superamento dei valori limite per il PM10
quanto al valore limite giornaliero: a partire dal 2008, nelle seguenti zone: IT1212 (valle del Sacco); IT1215 (agglomerato di Roma); IT1507 (ex zona IT1501, zona di risanamento – area Napoli e Caserta); IT0892 (Emilia Romagna, Pianura Ovest); zona IT0893 (Emilia Romagna, Pianura Est); IT0306 (agglomerato di Milano); IT0307 (agglomerato di Bergamo); IT0308 (agglomerato di Brescia); IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A); IT0310 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione B); IT0312 (Lombardia, fondovalle D); IT0119 (Piemonte, pianura); zona IT0120 (Piemonte, collina); a partire dal 2009, nelle seguenti zone: IT0508 e IT0509 (ex zona IT0501, agglomerato Venezia-Treviso); IT0510 (ex zona IT0502, agglomerato di Padova); IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza), IT0512 (ex zona IT0504, agglomerato di Verona); IT0513 e IT0514 (ex zona IT0505; zona A1 – provincia del Veneto); dal 2008 al 2013, poi nuovamente dal 2015, nella zona IT0907 (zona di Prato-Pistoia); dal 2008 al 2012, poi nuovamente dal 2014, nelle zone IT0909 (zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese) e IT0118 (agglomerato di Torino); dal 2008 al 2009, poi nuovamente dal 2011, nelle zone IT1008 (zona della Conca Ternana) e IT1508 (ex zona IT1504, zona costiera collinare di Benevento); nel corso del 2008, poi nuovamente dal 2011, nella zona IT1613 (Puglia – area industriale); dal 2008 al 2012, nel corso del 2014 e dal 2016, nella zona IT1911 (agglomerato di Palermo)
quanto al valore limite annuale nelle zone: IT1212 (valle del Sacco) dal 2008 e senza interruzione almeno fino al 2016; IT0508 e IT0509 (ex zona IT0501, agglomerato di Venezia-Treviso) nel 2009, nel 2011 e nel 2015; IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza), negli anni 2011, 2012 e 2015; IT0306 (agglomerato di Milano), IT0308 (agglomerato di Brescia), IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A) e IT0310 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione B) dal 2008 al 2013, e a partire dal 2015; IT0118 (agglomerato di Torino) dal 2008 fino al 2012 e a partire dal 2015,
Ritenendo insufficienti i chiarimenti forniti in proposito dall’Italia nel corso della fase precontenziosa del procedimento, la Commissione, il 13 ottobre 2018, ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Europea un ricorso per inadempimento. Nella sentenza pronunciata il 10 novembre 2020, la Corte, riunita in Grande Sezione su domanda dell’Italia, ha accolto il ricorso.
In primo luogo, per quanto riguarda la censura attinente alla violazione sistematica e continuata delle disposizioni della direttiva «qualità dell’aria», la Corte giudica detta censura fondata. Infatti la Corte rileva che, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite giornaliero e annuale fissati per le particelle PM10 sono stati regolarmente superati nelle zone interessate e non è rilevante tali valori limite in alcuni anni sono stati superati. Infatti, secondo la Corte, il valore limite, stabilito al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull’ambiente nel suo insieme, deve essere conseguito entro un dato termine e non essere superato una volta raggiunto.
Inoltre, la Corte sottolinea che è irrilevante che l’inadempimento risulti dalla volontà dello Stato membro al quale è addebitabile, dalla sua negligenza, oppure da difficoltà tecniche o strutturali cui quest’ultimo avrebbe dovuto far fronte, salvo stabilire l’esistenza di circostanze eccezionali le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l’uso della massima diligenza.
Pertanto, l’italia non è riuscita a fornire tale prova, pur sostenendo che alcune fonti d’inquinamento dell’aria non potrebbero esserle imputate, come esempio quelle che sarebbero influenzate dalle politiche europee di settore, o sulle particolarità topografiche e climatiche di talune zone interessate.
Infine, la Corte non considera rilevante la circostanza, invocata dall’Italia, dell’estensione limitata, rispetto all’insieme del territorio nazionale, delle zone sulle quali vertono le censure invocate dalla Commissione. Essa precisa, che il superamento dei valori limite fissati per le particelle PM10, anche nell’ambito di una sola zona, è di per sé sufficiente perché si possa dichiarare un inadempimento alle summenzionate disposizioni della direttiva «qualità dell’aria».
In secondo luogo, per quanto riguarda la censura – considerata anch’essa fondata – relativa alla mancata adozione di misure adeguate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10, la Corte ricorda che in caso di superamento dei valori limite dopo il termine previsto per la loro applicazione, lo Stato membro interessato è tenuto a redigere un piano relativo alla qualità dell’aria che risponda ai requisiti di detta direttiva, segnatamente a quello di prevedere le misure adeguate affinché il periodo di superamento di tali valori limite sia il più breve possibile.
La Corte sottolinea, in tale contesto, che, se è pur vero che un tale superamento non è sufficiente, di per sé, per dichiarare l’inadempimento agli obblighi incombenti agli Stati membri e che essi dispongono di un certo margine discrezionale per la determinazione delle misure da adottare, tali misure devono tuttavia, in ogni caso, consentire che il periodo di superamento sia il più breve possibile.
In proposito la Corte dichiara che l’Italia non ha manifestamente adottato, in tempo utile, le misure in tal senso imposte. A sostegno della sua affermazione, essa osserva che il superamento dei valori limite giornaliero e annuale fissati per le PM10 è rimasto sistematico e continuato per almeno otto anni nelle zone interessate, che, nonostante il processo inteso a conseguire tali valori limite, in corso in Italia, le misure previste dai piani per la qualità dell’aria sottoposti alla Corte, segnatamente quelle intese a indurre cambiamenti strutturali (specificamente con riguardo ai fattori principali di inquinamento), per una grande maggioranza di esse sono state previste solo in tempi estremamente recenti e che molti di questi piani dichiarano una durata di realizzazione degli obiettivi relativi alla qualità dell’aria che può essere di diversi anni, se non addirittura di due decenni dopo l’entrata in vigore di detti valori limite.
Secondo la Corte, una tale situazione dimostra, di per sé, che l’Italia non ha dato esecuzione a misure appropriate ed efficaci affinché il periodo di superamento dei valori limite fissati per le particelle PM10 sia il più breve possibile.
Peraltro, mentre l’Italia riteneva indispensabile, segnatamente alla luce dei principi di proporzionalità, di sussidiarietà e di equilibrio tra gli interessi pubblici e gli interessi privati, disporre di termini lunghi affinché le misure previste nei diversi piani relativi alla qualità dell’aria potessero produrre i loro effetti, la Corte osserva, al contrario, che un siffatto approccio si pone in contrasto sia con i riferimenti temporali posti dalla direttiva «qualità dell’aria» per adempiere gli obblighi che essa prevede, sia con l’importanza degli obiettivi di protezione della salute umana e dell’ambiente, perseguiti dalla direttiva medesima.
Infatti, la Corte sottolinea che l’approccio dell’Italia si risolverebbe nell’ammettere una proroga generale, eventualmente sine die, del termine per rispettare tali valori, allorché essi sono stati fissati proprio nell’ottica di conseguire tali obiettivi.
il Ministro dell’ambiente, Sergio Costa, ha commentato la sentenza affermando: “La sentenza della Corte di Giustizia sul superamento dei limiti di PM10 non ci coglie di sorpresa, visti i dati su cui è basata e che sono incontrovertibili alla prova dei fatti. Dati che, benché si fermino al 2017, indicano un problema che purtroppo non è ancora risolto. Fin dal mio insediamento, nel 2018, ho messo in campo tutti gli strumenti possibili, in accordo con le Regioni, per affrontare il tema della qualità dell’aria. Sottolineo infatti che ogni anno sono almeno 80 mila le vittime dovute a questa problematica che investe soprattutto il Bacino Padano, ma non soltanto. Credo che questa pronuncia debba essere uno stimolo per tutto il Governo a far di più e meglio rispetto a quanto già abbiamo messo in campo, considerando che la stessa Corte nella sentenza riconosce la bontà delle azioni intraprese dal 2018, per garantire nel più breve tempo possibile un ambiente più salubre a tutti i cittadini.”
Articolo puntuale e analitico sulle infrazioni dello Stivale sul PM10. Probabilmente è mancato lo spazio, potete completare la frase “dal 2008 al 2012, nel corso del 2014 e dal 2016, nella zona IT1911 (agglomerato di Palermo), nonché……”.
Grazie
Aldo Di Giulio
già Arpa Lazio
Grazie, il nonché era relativo ai superamenti del limite annuale, ma meglio levarlo.