Il settore dell’incenerimento, che comprende più di 500 installazioni in Europa, tratta circa il 30% dei rifiuti urbani dell’UE, nonché altri tipi di rifiuti come quelli pericolosi o i fanghi di depurazione.
Le nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best available techniques – BAT) per l’incenerimento dei rifiuti sono contenute nella decisione della Commissione Europea 2010 del 12 novembre 2019. Oltre alla loro importanza per il settore europeo del trattamento dei rifiuti, queste conclusioni svolgono anche un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi della politica europea in materia di gestione dei rifiuti e dell’ambiente e per la transizione quindi verso un’economia circolare, che mette al primo posto il recupero di materia ed in secondo luogo il recupero energetico, al fine di ridurre il più possibile il conferimento in discarica ed il consumo di fonti energetiche non rinnovabili (petrolio, gas naturale). La prima delle 13 fasi di recupero dei rifiuti (Allegato C parte Quarta del DLgs 152/06) infatti prevede l'”Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”.
Queste conclusioni, quindi, oltre ad avere l’obiettivo di ridurre le emissioni derivanti dall’incenerimento dei rifiuti, inclusi rumore e odori, riguardano anche altre questioni ambientali che contribuiscono all’economia circolare – come l’efficienza energetica, l’efficienza delle risorse (consumo di acqua e reagenti, recupero di materiali utili).
I nuovi standard stabiliti nel documento forniscono alle autorità nazionali una solida base tecnica per stabilire le condizioni in base alle quali rilasciare l’autorizzazione agli impianti industriali.
Il documento contiene 37 singole conclusioni sulle BAT di cui:
- 18 riguardanti aspetti generali, comprese le pratiche di gestione e monitoraggio ambientale,
- 11 riferite alle emissioni in atmosfera,
- 3 alle emissioni in acqua,
- 1 al rumore,
- 2 riguardanti l’efficienza energetica,
- 2 l’efficienza materiale.
Per quanto riguarda i limiti emissivi, rispetto alle norme esistenti, le nuove conclusioni sulle BAT offrono un livello di protezione rafforzato, con particolare attenzione agli inquinanti organici tossici e persistenti come mercurio, diossine policlorurate e furani.
Venendo nello specifico alle emissioni in atmosfera, il documento contempla una serie di tecniche primarie e secondarie avanzate per ridurre le emissioni di inquinanti.
Importanti miglioramenti sono stati introdotti nel monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera, in particolare per quanto riguarda la misurazione continua del mercurio e il campionamento a lungo termine di diossine policlorurate e furani.
Per l’acqua, le conclusioni sulle BAT si concentrano sulle tecniche per massimizzare il risparmio idrico e sull’ottimizzazione del consumo di acqua, nonché sulle tecniche di trattamento secondarie utilizzate per ridurre la concentrazione di inquinanti nell’effluente.
Le conclusioni sulle BAT includono anche i livelli di efficienza energetica per il recupero di energia dall’incenerimento dei rifiuti espressi in termini di energia elettrica o energia totale (elettricità più calore) a seconda della configurazione dell’impianto (impianti progettati per produrre solo elettricità rispetto ad esempio a centrali termiche ed elettriche combinate). Per gli inceneritori di rifiuti pericolosi e fanghi di depurazione, i livelli di efficienza energetica associati alla BAT per il recupero di energia sono espressi più semplicemente in termini di efficienza della caldaia.
Le Regioni, in qualità di autorità competenti al rilascio del provvedimenti di AIA, hanno quattro anni di tempo per avviare e concludere i procedimenti di riesame delle AIA delle installazioni esistenti per l’incenerimento dei rifiuti, che tengano conto delle nuove BAT. Contestualmente i gestori di tali installazioni devono presentare un cronoprogramma di adeguamento alle BAT entro lo stesso periodo. Le nuove installazioni AIA devono invece conformarsi immediatamente ai nuovi requisiti, prima della loro messa in esercizio.
Per approfondimenti: Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019