VIS e VDS: traguardi raggiunti e ulteriori passi avanti da compiere

Considerando gli sviluppi legislativi sulla Valutazione di Impatto Ambientale, VIA, che ora include la Valutazione di Impatto sulla Salute, VIS (DL n.104, 16 giugno 2017, recepimento della Direttiva UE 52/2014) e il recente accordo sull’ILVA di Taranto, che prevede l’applicazione della Valutazione del Danno Sanitario, VDS, vale la pena di provare a capire le differenza tra questi diversi tipi di valutazione, che coinvolgono le competenze del sistema delle agenzie ambientali e delle aziende sanitarie in Italia.


La differenza tra valutazione di danno e valutazione di impatto è articolata: la più immediata è che il danno sanitario si valuta a posteriori (ex-post), quando eventi ambientali e sanitari connessi sono già accaduti, mentre l’impatto sanitario si quantifica preventivamente (ex-ante) stimando ciò che è prevedibile accada a seguito di cambiamenti ambientali e sanitari connessi. La seconda differenza, che nella sostanza è ancora più importante della precedente, attiene al meccanismo di valutazione del danno e dell’impatto.

Occorre ricordare che la VDS è uno strumento, definito per l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’ILVA di Taranto, che interviene ad AIA già rilasciata per valutare l’effetto sanitario dell’esercizio dell’installazione, a seguito della implementazione della prescrizioni ambientali impartite dall’AIA sulla base delle migliori tecniche disponibili. Al di là delle definizioni formali vediamo come sono declinati nella normativa esistente. Per capire la differenza occorre richiamare il fatto che la VDS come prevista dal DM 24 aprile 2013 vincola l’effettuazione della valutazione preventiva del danno potenziale al superamento di limiti ambientali stabiliti dalla stessa AIA specifica. Se questi limiti non vengono superati non si procede a valutazione preventiva e si svolge solo una valutazione periodica di rischio, misurando in buona sostanza il danno che si è già verificato.

È questa la principale differenza rispetto alla VIS, che è basata sulla valutazione del numero di casi di morte, di malattia, di anni di vita persi, attribuibili all’impatto ambientale di un certo intervento (impianto, progetto, piano), senza riferimento a limiti normativi ma sulla base dell’incremento di inquinamento previsto, stimato a partire da misure ambientali, misure individuali o stime modellistiche (valutazione dell’esposizione).

Questo dipende dalla consapevolezza, basata sulle evidenze scientifiche, che effetti negativi sulla salute possano manifestarsi anche al di sotto di soglie di legge. Infatti, queste sono stabilite con latenze temporali dipendenti dai diversi interessi in gioco e finiscono per non allinearsi con le conoscenze scientifiche più aggiornate.

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