La richiesta di accesso civico è gratuita e non deve essere motivata.
Nella richiesta devono indicarsi specificamente i dati, le informazioni o i documenti oggetto dell’accesso.
L’istanza va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT/RT) per il tramite dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell’Istituto/Agenzia appartentente al SNPA (compila il MODULO predisposto, in alternativa utilizzare il modulo cartaceo).
L’Amministrazione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Tutela Amministrativa
Qualora l’Amministrazione non dovesse rispondere ovvero opporre diniego totale o parziale alla richiesta di accesso civico, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo come individuato dall’art. 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 compilando e inviando on line il MODULO predisposto.
E’ possibile anche inviare il modulo in formato cartaceo all’Ente di competenza.
Tutela Giurisdizionale
Ai sensi dell’articolo 5 comma 7 del D.lgs.33/2013, avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo ovvero al Difensore Civico competente per ambito territoriale (nel caso di ARPA e APPA).
Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2020