In base alla norma vigente, il cittadino che abbandona i propri rifiuti urbani nei boschi, nei prati o lungo le strade, commette un illecito penale. La nuova normativa (Legge n.137 del 9/10/2023) prevede che il privato cittadino (diverso dai titolari di imprese e dai responsabili di Enti) che abbandona o deposita rifiuti, anche immettendoli nelle acque superficiali o sotterranee, è sanzionato penalmente e non più amministrativamente.
In particolare, sono previste ammende che vanno dai mille euro fino ai diecimila euro per i rifiuti non pericolosi. Mentre nel caso si tratti di rifiuti pericolosi le pene possono essere aumentate fino al doppio.
Precedentemente erano previste sanzioni pecuniarie di tipo amministrativo: dai trecento ai tremila euro (rifiuti non pericolosi) e un aumento fino al doppio (rifiuti pericolosi).
Le condotte illecite sono normalmente sanzionate dalle Forze dell’ordine che presidiano il territorio (Polizia Locale o Carabinieri), ma anche Arpa è dotata di personale con qualifica di “Polizia Giudiziaria”, in grado quindi di procedere alla contestazione.
Secondo la normativa vigente il contravventore, qualora non abbia cagionato un danno alle risorse ambientali, urbanistiche, paesaggistiche protette, può agire attraverso una procedura estintiva. In sostanza, l’autore dell’illecito può pagare direttamente un quarto del massimo della pena, ma prima deve ottemperare, entro un termine stabilito, ad alcune prescrizioni che hanno il fine di eliminare l’illecito.
Arpa nell’ambito delle proprie competenze tecniche, assevera tecnicamente le prescrizioni emesse da altri organi di Polizia Giudiziaria. Con l’entrata in vigore della nuova normativa, infatti, all’Agenzia sono pervenute svariate richieste di asseverazioni, nell’ambito delle prescrizioni, da parte delle Forze dell’ordine.
Con le nuove linee guida dell’SNPA (52/2024), approvate con Delibera di Consiglio, sono stati standardizzati a livello nazionale i criteri da adottare nell’ambito della procedura estintiva: contenuti delle prescrizioni e tempi di adeguamento.
Per esempio, secondo le linee guida, se il contravventore paga la TARI nel Comune dove ha effettuato l’illecito, può procedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti presso i centri di raccolta comunali. Il trasporto potrà essere effettuato con mezzo privato, nel rispetto delle quantità massime ammesse, in un lasso di tempo che varia tra i 10 e i 20 giorni. Nel caso in cui il contravventore non paga la TARI nel comune dove ha commesso l’illecito, potrà avvalersi di una ditta specializzata e regolarmente autorizzata per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti.
Nel caso in cui l’illecito non venisse sanato verrà trasmessa una comunicazione di “notizia di reato” alla Procura della Repubblica territorialmente competente.