Approvato in Consiglio dei ministri il Regolamento ispettori Snpa

«Non esito a definire di primaria importanza, per il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, l’approvazione ieri da parte del Consiglio dei ministri del Regolamento sul personale ispettivo, che attendevamo da anni». È quanto dichiara Stefano Laporta, presidente di Ispra e del Snpa, in merito all’approvazione in via definitiva delle norme sugli ispettori delle agenzie ambientali, uno dei provvedimenti attuativi della legge istitutiva del Snpa, la legge 132 del 2016. «Ringrazio il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, che ha fatto proprie le istanze del Sistema e si è impegnato in prima persona per dotare il Paese di figure fondamentali quali gli ispettori ambientali e di regolamentarle», prosegue Laporta. «Il Snpa ne esce potenziato nelle sue attività di verifica e di controllo ambientale e ancor più titolato a rafforzare il rispetto della legalità ambientale».

Il regolamento definisce i criteri con cui le agenzie per l’ambiente potranno individuare, nell’ambito del proprio personale ispettivo, operatori dotati della qualifica di polizia giudiziaria, rafforzando così il supporto che il Snpa garantisce a organi giudiziari e forze dell’ordine nell’azione di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali. Un contributo, quello del sistema delle agenzie ambientali, già sviluppato nel corso degli anni, con numeri importanti in termini di interventi e accertamenti svolti quotidianamente, un’azione che con le nuove norme si punta a rendere ancora più efficace.

«Siamo estremamente soddisfatti, sia come Sistema nel suo complesso che come Agenzie per la protezione dell’ambiente», commenta Anna Lutman, vicepresidente Snpa e direttore generale dell’Arpa Friuli Venezia Giulia. «È un passaggio fondamentale per garantire la terzietà dell’intervento ispettivo. Si disciplinano le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, le competenze necessarie, il codice etico. Le agenzie ambientali continueranno a svolgere in modo ancora più omogeneo ed efficace le attività necessarie a garantire la verifica della conformità alle leggi ambientali, al fine di proteggere il patrimonio naturale di ciascun territorio e promuovere una cultura della vera sostenibilità ambientale. È il risultato importante di un costante lavoro di squadra per il quale ringrazio il presidente Laporta e soprattutto tutti gli operatori del Snpa che quotidianamente contribuiscono al rafforzamento complessivo del Sistema».

Ispettori ambientali al lavoro (foto Arpa Piemonte)
Ispettori ambientali al lavoro (foto Arpa Veneto)
Ispettori al lavoro (foto Arpa Puglia)

11 pensieri su “Approvato in Consiglio dei ministri il Regolamento ispettori Snpa

  1. Leggo nell’articolo che il presidente di ISPRA e del SNPA Laporta che «Il Snpa ne esce potenziato nelle sue attività di verifica e di controllo ambientale e ancor più titolato a rafforzare il rispetto della legalità ambientale». Mi chiedo, ma dall’emanazione del Decreto del Min. Difesa del 11 aprile 2024, con il quale vengono definite e assegnate al personale CC (ex Forestali, ecc) le competenze di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in campo ambientale, il Snpa ne esce potenziato?? ; ho forse vuol dire che il personale SNPA dovrà per il futuro fare da balia a chi in forza di un decreto, sul quale per quanto è a mia conoscenza nè il SNPA, nè ISPRA e nè ASSOArpa hanno obiettato alcunchè, pretenderà di avere voce in capitoli in materie di cui hanno limitate conoscenze!! Mi sembra alquanto esagerato esaltare l’aprovazione di questo regolamento raffrontandolo con l’evidente intento di trasferire il controllo ambientale in un ambito diverso da quello del SNPA.

    1. Domando: come inciderà sull’attuale realtà? Uno studio dell’ISTAT ha raccolto da tutte le Procure d’Italia l’esito dei procedimenti penali avviati nel corso dell’anno 2016 sui reati di carattere ambientale individuati dal Testo Unico Ambientale. Tale rapporto riporta che il 46% di questi procedimenti è stato archiviato dalle stesse Procure prima di arrivare al dibattimento davanti a un Giudice per prescrizione dei tempi(in genere 4 anni per i reati ambientali). Fine peggiore fa il restante 54% dei procedimenti avviati dalle Procure, perché per il 97% di quest’ultimi o si chiudono con una archiviazione per prescrizione dei tempi o con il pagamento di una ammenda, che cancella il giudizio. Quindi a giudizio con sentenza (l’unica che può modificare gli impianti inquinanti o inibire i comportamenti dannosi) arrivano circa il 2-3% dei procedimenti e non sappiamo con quale esito. Nel 2015, su proposta del Governo Renzi, il Parlamento ha apportato modifiche sostanziali al Testo Unico Ambientale con l’introduzione della Legge 68/2015, che ha aggiunto la Parte sesta-bis, dall’art. 183 bis all’art 183 octies, consentendo di
      chiudere moltissimi procedimenti penali con il così detto “ravvedimento operoso”, pagando con una ammenda amministrativa.
      I dati dell’Istat sono stati confermati nel 2020 dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Giovanni Salvi, che dopo cinque anni di attuazione, ha fatto un bilancio puntuale sulla legge 68/2015. I procedimenti si chiudono senza sentenza e senza prescrizioni e gli impianti dannosi rimangono inalterati.
      Un generale del N.O.E. ha riferito che a loro risulta che l’entità dele multe erogate in sede di oblazione sono in media un decimo dei vantaggi economici ottenuti violando il TUA.
      La Commissione Parlamentare d’inchiesta della XVII Legislatura, riporta il parere del comandante del N.O.E. dei Carabinieri di Firenze: “La relazione del comandante del N.O.E. di Firenze del 21 maggio 2017 permette di affermare, a seguito dell’analisi delle attività ispettive, dell’esito delle indagini e dei riscontri operativi di quelle attualmente in essere,che… le contravvenzioni accertate forniscono invece uno spaccato di come le relative violazioni vengano commesse nella considerazione che le previste sanzioni, il più delle volte inapplicabili per prescrizione dei termini, vengano contemplate come perdita economica più conveniente, rispetto al costo dovuto per il corretto trattamento dei rifiuti”.
      La Commissione Parlamentare d’inchiesta della XVIII Legislatura, riporta le parole di Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica di Bari:”Partirei da una brevissima analisi su quali sono le dinamiche che abbiamo potuto osservare che sono ‘incentivanti’ il profitto illecito…”.

      1. Buongiorno.
        Per esperienza diretta, le N.d.R. – o le D.D.R – se redatte con opportuna dovizia, consentono all’A.G. di operare nei tempi (comunque relativamente stretti) consentiti, ovvero sei mesi prorogabili con altri sei mesi. Chiaro che una N.d.R. deve avere alla base delle Annotazioni (di servizio o di P.G.) parimenti redatte con opportuna dovizia e quindi anche le ispezioni devono essere condotte con dovizia.
        Se così si facesse, invece di sovraccaricare le Procure di atti incompleti, farraginosi, privi del necessario fondamento giuridico e in definitiva inutili, i procedimenti avrebbero un loro sbocco finale in una “giusta” punizione.
        Meno procedimenti, senz’altro, ma con un maggiore “rendimento”. Il che accrescerebbe – ne sono convinto – l’autorevolezza del personale ispettivo SNPA di fronte ad altre forze di polizia (Carabinieri, P.S. , Polizie locali) titolate a condurre ispezioni ambientali, nonché di fronte all’A.G. stessa.
        Quando il giudice si trova davanti a una ispezione chiara, comprensibile, svolta nel rispetto di tutti i diritti della difesa, con gli opportuni riferimenti tecnici e normativi, si trova nelle migliori condizioni per comminare la “corretta” sanzione, che può arrivare ad alcune decine di migliaia di euro.
        Inoltre – e su questo punto SNPA e varie ARPA sono oltremodo carenti, per conoscenza e competenza – deve esser applicato il D. L.vo 231/2001 sulla responsabilità degli enti; il quale può arrivare a comminare centinaia di migliaia di euro di sanzione pecuniaria per reati in violazione del T.U.A.
        Da ultimo, la via amministrativa non è meno pesante in quanto a sanzioni, poiché a una ispezione ben fatta non può che conseguire la diffida ad ottemperare per il ripristino delle condizioni autorizzative e, se ciò non avviene, può portare alla revoca dell’autorizzazione.
        In tutto questo discorso do comunque per scontato che tutti gli attori (ispettori, P.M. ed Autorità competenti) operino con trasparenza ed onestà. Il che, mi si permetta, a volte non è poi così facile da scorgere, foss’anche per la complicatezza nella redazione degli atti.
        Quindi, ben venga una norma che definisca con chiarezza chi deve fare che cosa, che stabilisca anche che un ispettore DEVE essere opportunamente competente e preparato.
        Poi … la norma non la ho ancora letta e potrebbe essere una delusione …

  2. Sarebbe stato opportuno allegare un documento da poter consultare.
    Da quanto reperibile il documento approvato non dà indicazioni su come individuare chi nominare UPG. Rimanda alla legge quadro e a regolamenti delle singole Agenzie.
    Non mi sembra un gran passo avanti.

  3. Buongiorno, a prescindere dal decreto su citato dal collega, ma il decreto sulla individuazione degli ispettori, non tiene assolutamente conto dei tecnici della prevenzione, figura primaria nel controllo, che ha garantito fino ad adesso il controllo delle agenzie e qualcuno in proposito si è fatto bello….
    Esistiamo dal 1997, la ns. figura e la ns. classe di laurea è paritetica a quelle individuate nel decreto, ma non ci considerano.
    Sinceramente schifato dal sistema. Vergogna!!!!

    1. Buongiorno, il tanto atteso decreto ispettori non ha tenuto conto, tra le figure professionali, del Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro istituita con D.M. 58/87, nonostante il gruppo di lavoro della Commissione d’albo nazionale dell’ordine dei TSRM-PSTRP, abbia inviato ai Ministeri ed ai Ministri competenti diverse note dove si chiedeva l’inserimento della figura professionale nel decreto “de quo”. E’ veramente avvilente vedere che il Tecnico della Prevenzione non sia stato riconosciuto e ricompreso nell’elenco delle lauree citate nel decreto e ciò, nonostante tale figura abbia garantito l’esecuzione del controllo ambientale in Italia sin dall’istituzione delle ARPA, e continui a farlo, essendo personale di ispezione e vigilanza sin da quando la competenza del controllo dell’ambiente era affidata alle ULSS ed ai Presidi Multizonali di Prevenzione.
      Mi auguro, da tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, che si ponga rimedio inserendo nel decreto, tra le figure professionali, anche quella del TdP.

      1. Cari colleghi Tecnici della prevevenzione nel condividere pienamente le valutazioni sopra espresse e soprattutto schifato anch’io dal fatto che fino ad oggi, ma presume anche per il domani, abbiamo tirato la “carretta” in tutti i settori del controllo ambientale e la nostra figura viene sempre posta in secondo ordine rispetto ai tecnici laureati (geologogi, ingegneri, chimici, ecc) solo per partito preso e non sulla valutazione della qualità del controllo ambientale svolto. Credo inoltre che non sia stata valutata la questione della qualifica di UPG in quanto noi TdP ne siamo in possesso ex lege e pertanto non abbiamo bisogno di essere individuati tra il personale cui attribuire tale qualifica e di conseguenza siamo e saremo nel pieno diritto di continuare le attività di controllo ambientale.

  4. Ma non si è ancora capito che il futuro nelle ARPA del Tecnico della Prevenzione non esiste perché è soppiantato da altre figure professionali? Con la differenza che noi per esercitare la professione dobbiamo pagare l’iscrizione all’Albo professionale e i vari laureati geologi, ingegneri, scienze ambientali et similia possono farne a meno, con beata pace dell’Albo che non interviene in proposito, in quanto dovrebbe tutelare i propri iscritti dall’abuso di professione. Finora, a fronte del pagamento della tassa di iscrizione cosa abbiamo avuto? un timbro di legno. Speriamo che la nuova figura dell’ispettore ambientale assorba i TdP e consenta di evitare l’iscrizione obbligatoria all’Albo. Almeno risparmiamo un centinaio di euro all’anno.

  5. Ma SNPA si è accorta che gli ispettori delle singole Arpa esistono e garantiscono i controlli ambientali da più di un ventennio? Mi chiedo se si sentisse proprio la mancanza di un regolamento che nulla innova in materia, anzi evita accuratamente di toccare argomenti scottanti, quali quello delle figure dei Tecnici della prevenzione o quello delle qualifiche di Polizia Giudiziaria. Sembra che SNPA non sia neppure informata del trasferimento delle competenze in materia di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in campo ambientale a favore dei Carabinieri (Decreto del Min. Difesa del 11 aprile 2024)!

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