L’area programmazione e indirizzo delle attività tecniche e il Servizio attività produttive e controlli dell’ARPA Lazio hanno recentemente redatto delle linee guida sul compostaggio locale dei rifiuti organici (che possono essere scaricate sul sito dell’Agenzia) a supporto dei comuni del Lazio che intendano istallare nel proprio territorio quella tipologia di impianto.
L’articolo 214, comma 7 bis, del decreto legislativo 152 del 2006 fissa i criteri per autorizzare gli impianti di compostaggio locale aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, con una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti (e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio) e lo stesso comma stabilisce anche che i medesimi impianti siano soggetti al parere delle ARPA.
Il documento elaborato dall’Agenzia ambientale del Lazio fornisce le indicazioni principali in merito all’inquadramento normativo, alle caratteristiche dei rifiuti destinati al compostaggio locale e al ruolo dell’ARPA, precisando inoltre quale sia la documentazione da presentare per la formulazione del parere di competenza.