Arpa Piemonte, in collaborazione con AIRP, l’Associazione Italiana di Radioprotezione, organizza l’ottava edizione del Convegno nazionale Agenti fisici, consolidando quello che ormai è diventato un appuntamento tradizionale per il mondo delle agenzie ambientali.
L’evento si svolgerà il 27, 28 e 29 novembre prossimi, nelle splendide sale del Castello di Pavone Canavese in provincia di Torino.
Accanto ai tradizionali temi legati alla protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti troveranno spazio anche altri aspetti, di notevole rilevanza per la protezione dell’ambiente: la qualità dell’aria e il clima, la radiazione ottica e l’inquinamento acustico. Sono quindi invitati a questo convegno tutti i soggetti che operano nel campo della protezione e della ricerca ambientale: Università, Istituti Nazionali di Ricerca, Centri di ricerca di realtà industriali, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie e altri.
Il focus di questa ottava edizione sarà particolarmente rivolto al processo che va dalla rivelazione del dato sperimentale all’elaborazione della conoscenza e dell’informazione ambientale. Un processo complesso che coinvolge varie competenze e aspetti che devono essere efficacemente integrati per produrre una valida e solida conoscenza scientifica dell’ambiente.
Più nello specifico il convegno tratterà i seguenti temi:
- Radiazione ottica: dal visibile all’UV
- Campi Elettromagnetici
- Radiazioni ionizzanti
- Inquinamento acustico
- Qualità dell’aria e clima
- Tecniche di misura e analisi dati
- Metodi di monitoraggio e controllo ambientale
- Valutazione esposizione: modelli sperimentali
- Rappresentazione geografica e cartografica
- Sviluppi in campo normativo
- Analisi di serie storiche
Come ormai consueto, vista l’ampiezza dei temi trattati, il convegno sarà strutturato in sessioni parallele, dedicate a singoli argomenti specialistici.
Entro aprile ci sarà un programma con maggiori dettagli e informazioni per la partecipazione.
Buongiorno, per l’occasione sarebbe opportuno approfondire l’applicazione dell’art. 45 del Dlgs. 259/2003 relativamente ai limiti di attenzione dei campi elettromagnetici fissato a 15 V/m. Alcuni sostengono che tale valore sia il limite da fissare per ogni singolo gestore nelle procedure ex art. 45, mentre solo nelle procedure ex art. 44 viga la disposizione che “nel procedimento di autorizzazione all’installazione o all’ampliamento dell’impianto, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente […] e commisurato al rapporto tra la banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d’uso” (comma 1-ter). A mio avviso il richiamo alla procedura di cui all’art. 44 comporta, come ovvio che sia ai fini del rispetto dei “principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico” (comma 1-ter, art. 44), che detta disposizione su come fissare il limite assentibile valga anche per le procedure ex art. 45. Questa opinione è supportata dal fatto che non soltanto le procedure di “autorizzazioni” sono stabilite dall’art. 44 (le altre sono delle semplificazioni/SCIA: infatti nel 1-ter si parla pure di “ampliamento dell’impianto” come pure è chiaro dal primo paragrafo del comma 1, art. 44) ma soprattutto verrebbe meno il principio di equità concedendo un limite di attenzione di 15 V/m al singolo gestore nella procedura ex art. 45 non essendoci altro spazio per altri gestori.
Tanto mi è parso opportuno suscitare detta riflessione.
Buon lavoro.
Amedeo Dragano
Buongiorno, grazie per la sua riflessione.
Il comitato scientifico del convegno ha inserito la questione da lei sollevata negli argomenti che saranno trattati, dedicando all’aumento del valore di attenzione una tavola rotonda con i diversi attori.
Oltre a ciò, se lo ritiene, può presentare un suo contributo (abstract).
La modalità di presentazione è stata pubblicata oggi sul sito di SNPA
Buon pomeriggio, approfitto dell’interesse per il precedente commento e pertanto mi è sembrato utile esporre l’ulteriore seguente riflessione.
In merito all’invariato limite di esposizione di 20 V/m bisogna considerare che l’applicazione della procedura di cui all’art. 44 comma 1-ter, sui limiti emissivi assentibili ad ogni operatore, porta inevitabilmente a creare zone di controllo, relative alla permanenza della popolazione minore di 4 ore, più vaste di quella che nella progettazione riporterà il singolo operatore, dato che i contributi cem di ognuno si sommeranno per “n” operatori.
Pertanto bisognerà che ognuno dei gestori dovrà pure attenersi, cosa che non è fissato dalla normativa, al rispetto di un “limite emissivo assentibile” calcolato sul valore di riferimento di 20 V/m con la stessa formula pubblicata sulle FAQ del sito del MIMIT, in cui LE assume il valore 20 V/m.
Infine, mi sembra opportuna far osservare, come ultima riflessione, che il comma 1-quinques dell’art. 44 si applica a “tutti” gli impianti autorizzati (anche ex art. 45, non essendoci elementi tecnici e di diritto per essere esclusi), sempre in virtù dei principi dischiarati nel comma 1-ter. Questa lettura di tale comma 1-quinquies va inquadrata anche in merito a quanto riportato al comma 1-quater. Sono disposizioni “dinamiche” delle procedure dettate dagli art. 44 e ss.
In conclusione l’applicazione delle procedure art. 44 e ss necessitano che tutti gli organi di controllo si muniscano di un archivio delle SRB e adeguati software.
Rinnovo l’augurio di buon lavoro.
Amedeo Dragano