Preoccupazione per iniziative parlamentari che nel nome della semplificazione ridimensionino il ruolo delle agenzie ambientali.
Riguardo ai campi elettromagnetici prodotti dalle stazioni radio base (SRB), cioè gli impianti di telefonia cellulare, le agenzie ambientali che costituiscono il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) intervengono in primo luogo nella fase di autorizzazione per i nuovi impianti o per la modifica di quelli esistenti.
Infatti, in base alla normativa vigente che regola la loro istallazione (Codice delle comunicazioni elettroniche art. 87 c.4 ) le ARPA/APPA esprimono il parere previsionale di compatibilità dei livelli di campo elettromagnetico attesi con i limiti vigenti prima della realizzazione degli impianti; il parere dell’Agenzia è obbligatorio e, qualora negativo, rende non autorizzabile la configurazione presentata da parte del titolare del procedimento autorizzativo, che è il Comune, per le nuove installazioni e per le modifiche agli impianti esistenti.
Il parere di un’agenzia ambientale, ad esempio come Arpa Toscana, è finalizzato a valutare la compatibilità del progetto ai limiti fissati dalla legge, tenuto conto sia del progetto in esame che di tutte le Stazioni Radio Base (SRB) presenti nelle vicinanze, autorizzate o con progetto già esaminato.
Per ogni nuovo progetto viene eseguita una simulazione del campo elettromagnetico prodotto dalla SRB di progetto e da tutti gli altri impianti a radio frequenza presenti nella zona circostante, ipotizzando cautelativamente, come previsto dalla normativa tecnica di settore CEI 211-10, che tutti gli impianti possano funzionare contemporaneamente e alla massima potenza.
Il programma di simulazione calcola il campo elettrico sulle facciate e le coperture (tetti o terrazze e lastrici solari) di tutti gli edifici; se da questa valutazione emerge un superamento dei limiti di legge la realizzazione della stazione non è autorizzabile.
Considerato il notevole numero di impianti istallati, avviene con una certa frequenza che queste valutazioni preliminari siano negative, costringendo quindi i gestori a trovare soluzioni alternative. E’ presumibile che questo avverrà ancora di più in futuro con lo sviluppo della trasmissione di dati a banda larga (5G) che comporterà un notevole incremento del numero degli impianti.
D’altra parte, pare che con l’intento di semplificare lo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione, si facciano avanti in Parlamento proposte volte ad escludere il parere preventivo delle agenzie ambientali, sostituendolo con una “autocertificazione” del gestore che dichiari che l’impianto non supererà il limite di legge.
E’ bene far presente in questa fase, in cui è ancora possibile evitare questa evoluzione della normativa, che questa “semplificazione” potrebbe avere significative ricadute negative.
Infatti i gestori sono contrari alla condivisione dei dati di progetto delle rispettive antenne e quindi non è possibile fornire agli stessi quelle informazioni che li aiuterebbero a meglio pianificare gli impianti e la loro distribuzione.
Quindi ogni gestore possiede informazioni sui campi elettromagnetici prodotti dalle proprie antenne, ma non su quelli generati dalle antenne di altri che esistono nella stessa zona.
Per cui un gestore, in perfetta buona fede, potrebbe autocertificare che il suo impianto non supera il limite di legge, ma la realtà (tenuto conto di tutte le antenne esistenti) potrebbe essere ben diversa.
Pertanto solo una valutazione previsionale preventiva da parte delle ARPA/APPA può evitare queste problematiche, e soluzioni che puntino a semplificare i procedimenti autorizzativi (eliminando il parere preventivo), rischierebbero di rendere inefficace l’azione preventiva svolta dalle agenzie ambientali a tutela della salute di tutti i cittadini.
Altri articoli pubblicati su AmbienteInforma riguardo alla tematica dei campi elettromagnetici