Nel periodo estivo, anche per il fatto che si tengono le finestre aperte e si passa più tempo all’aperto, molti cittadini si mostrano più sensibili al tema dell’inquinamento acustico e si intensificano le segnalazioni di rumore. Arpa Toscana mette a disposizione varie informazioni utili per orientarsi per affrontare situazioni di questo genere.
Tra le diverse richieste che pervengono all’URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico, di Arpa Toscana da parte dei cittadini, quelle riguardanti rumori di tipo condominiale o provenienti da attività produttive, da infrastrutture di mobilità, come strade, ferrovie, aeroporto o da manifestazioni sonore di tipo temporaneo sono sempre state un numero piuttosto alto. Nel corso del 2017, ad esempio, l’URP ha ricevuto 638 richieste in questo ambito, ovvero il 12,3% del totale delle istanze pervenute. Nei primi sei mesi del 2018 sono già pervenute 257 richieste di informazioni sugli stessi temi, che rappresentano il 13,5% del totale di quelle ricevute.
In virtù dell’interessamento mostrato dalla cittadinanza, l’URP di ARPAT, negli anni passati, ha predisposto una serie di FAQ (risposte a domande frequenti), una scheda informativa sull’inquinamento acustico, e alcuni opuscoli informativi, denominati “Chi fa cosa in Toscana”, dedicati anche al rumore con l’obiettivo di fornire ai cittadini alcune informazioni di base sul tema, indirizzarli agli enti competenti a ricevere la segnalazione ed aiutarli a comprendere l’iter amministrativo di controllo dell’inquinamento acustico.
Gli opuscoli sono 4 e riguardano il:
- Rumore prodotto da aziende
- Rumore da infrastrutture di trasporto
- Rumore da manifestazioni temporanee
- Rumori condominiali
chifacosa-rumore
I 4 opuscoli sfogliabili e scaricabili
La Regione Toscana, con delibera di Giunta, ha attribuito precise competenze agli enti in caso di presentazione di segnalazione per inquinamento acustico, indicando l’iter amministrativo da seguire.
In estrema sintesi possiamo dire che la segnalazione va inoltrata al Comune territorialmente competente, utilizzando preferibilmente il modello pre-definito a livello regionale, nel quale si indica, con il massimo dettaglio, le informazioni necessarie ad individuare e gestire il problema: recapiti e riferimenti del soggetto disturbato (esponente), localizzazione e tipologia di edificio, descrizione della sorgente rumorosa, distanze, orario in cui viene percepito il disturbo, ecc.
Il Comune effettua alcune verifiche e può attivare ARPAT per il controllo dell’inquinamento acustico. L’Agenzia, una volta effettuata la fonometria, invia i risultati della stessa al Comune coinvolgendo in determinati casi anche l’Azienda Sanitaria – Igiene e Sanità pubblica – per le valutazioni di natura igienico sanitario.
Come specificato nel “Chi fa cosa in Toscana: rumori condominiali”, ARPAT non viene coinvolta in caso di segnalazioni che riguardano rumori prodotti in ambito condominiale sia nel caso di rumore e schiamazzi prodotti da vicini di casa che nel caso di rumore prodotto da impianti a servizio del condominio (es autoclave e simili).
In questi casi, infatti, è consigliabile rivolgersi o al soggetto disturbante per individuare se possibile in modo concordato le azioni risolutive del problema oppure all’Amministratore di condominio, se presente, per valutare quanto disposto dal regolamento condominiale con riferimento a situazioni di inquinamento acustico in condominio.
Qualora il problema non trovi soluzione in via collaborativa, come spesso accade, è utile verificare se i regolamenti comunali contengano disposizioni che regolano le situazioni di rumore prodotto in ambito condominiale, in tal caso è possibile rivolgersi al Comune.
In ogni caso, può essere sempre utile contattare l’Azienda Sanitaria – Igiene e Sanità Pubblica – per le valutazioni in merito alla protezione della salute pubblica, in quanto il rumore può incidere fortemente sul benessere psico-fisico.
Infine, se proprio non si è trovata alcuna soluzione bonaria e collaborativa o di tipo amministrativo, non rimane che rivolgersi al Giudice di Pace richiamando l’applicazione dell’art. 844 del Codice civile.
A cura di Stefania Calleri