In Italia manca ancora un provvedimento unico in materia di impatto ambientale, significativo per le emissioni in atmosfera, anche di microinquinanti. Un quadro della normativa e la situazione in Toscana.
Quanto all’ubicazione dei forni, il DPR 285/1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” stabilisce (all’art. 78) che questi siano costruiti entro i recinti dei cimiteri e che il progetto di costruzione debba essere corredato da una relazione nella quale vengano illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell’impianto e i sistemi di tutela dell’aria dagli inquinamenti. I cimiteri, dal canto loro, in base all’art. 338 del Regio Decreto 1265/1934 “testo unico delle leggi sanitarie“ (così come modificato dall’art. 4 della Legge 130/2001) devono essere distanti di almeno duecento metri dai centri abitati (tranne il caso di cimiteri di urne) ed è vietato costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri. Si fa presente che un centro abitato, così come definito dal Codice della strada (art.3 punto 8 del D.Lgs 285/1992), è un «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada».
La gestione dei forni crematori spetta ai Comuni che ne approvano i progetti di costruzione e vigilano sulla loro conduzione. Le Regioni elaborano “Piani Regionali di Coordinamento“ per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per Regione (art 6 Legge 130/2001).
Il principale impatto ambientale di questo tipo di impianti riguarda l’aria, poiché durante la cremazione nei forni si ha produzione di inquinanti atmosferici, in particolare: polvere, monossido di carbonio, ossidi di azoto e zolfo, composti organici volatili, composti inorganici del cloro e del fluoro e metalli pesanti. Possono aggiungersi, inoltre, emissioni di mercurio (dall’amalgama presente nelle otturazioni dentarie), zinco (specialmente nel caso delle cremazione di tombe estumulate), diossine-furani e IPA.
È necessario quindi che i forni crematori abbiano adeguati sistemi di abbattimento dei fumi, che garantiscano un’adeguata efficienza anche in relazione della discontinuità del processo dovuta all’abbassamento delle temperature ad ogni ciclo, per il recupero delle ceneri.
Tale caratteristica del processo di cremazione renderebbe preferibile la costruzione di impianti con camere distinte che lavorino in serie: per esempio, mentre in una camera si crema, in un’altra avviene il processo di essiccazione pre-cremazione e in un’altra il processo di abbassamento delle temperature per il recupero ceneri, in modo da mantenere la temperatura dei fumi costante e permettere all’impianto di abbattimento una maggiore efficienza grazie ad un regime di funzionamento maggiormente stabile. Questa soluzione consentirebbe inoltre costi di gestione ridotti rapportati all’aumento di potenzialità di impianto e permetterebbe anche un parziale recupero termico all’interno del processo.
Le emissioni di tali impianti sono regolamentate dall’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e sono soggette alle prescrizioni in materia di emissioni gassose in atmosfera (parte V del D.Lgs. 152/2006 e smi).
Per la fissazione dei limiti di emissione di inquinanti devono essere considerate le migliori tecnologie disponibili, anche al fine di rispettare i valori e gli obiettivi di qualità dell’aria. Nello studio impiantistico della tecnologia di depurazione dei fumi, vengono di solito prese come riferimento le migliori tecnologie disponibili dei termovalorizzatori, anche se la discontinuità del processo di cremazione rende questi forni diversi dai termovalorizzatori.
In Toscana, nella proposta di nuovo PRQA (Piano Regionale per la Qualità dell’Aria), già approvato dalla Giunta regionale e inviato al Consiglio regionale per sua approvazione definitiva, all’Allegato 2, sono previsti dei limiti emissivi per i crematori e alcune prescrizioni specifiche quali:
- i feretri dovranno essere introdotti nei forni privi di elementi in metallo;
- dovranno essere impiegati feretri di legno dolce, non resinoso, non aromatico e non verniciato;
- la presenza di tessuti sintetici dovrà essere evitata (nel limite del possibile limitare guarnizioni interne, quali imbottiture, tessuti, piume, corone e simili). e dovranno essere evitate le scarpe; fa eccezione l’incenerimento successivo all’estumulazione;
- dopo l’ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento devono essere portati, in modo controllato ed omogeneo, ad una temperatura di almeno 850° per almeno due secondi (tale da permettere l’ossidazione dei fumi di combustione e la dissociazione termochimica dei microinquinanti).
Durante il processo di incenerimento e durante il processo di abbattimento degli inquinanti presenti nei fumi, vengono prodotti rifiuti speciali che vanno smaltiti in discariche autorizzate in conformità alle norme di legge. In un crematorio si producono rifiuti rappresentati soprattutto da:
- polveri, fanghi, filtri, reagenti ed altri rifiuti derivanti dalla depurazione dei fumi;
- materie solide che restano nell’interno delle camere di combustione o che possono da queste essere evacuate.
Alcuni dei rifiuti prodotti (quelli sotto contrassegnati con un asterisco) sono ritenuti pericolosi ai sensi della Direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima Direttiva.
Per i rifiuti provenienti dall’attività di cremazione, in attesa di una modifica della Decisione 2000/532/CE, devono essere utilizzati i seguenti codici (nota ISPRA n 31098, del 20/7/2009, trasmessa dal MATTM con nota 1781 del 26/8/2009)
- 101401 * “rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio”
- 190107* “rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi”, da utilizzare nel caso in cui le analisi periodiche escludano che la presenza di mercurio sia significativa. Si tratta in realtà di un codice appartenente ad altra classe di rifiuti (Rifiuti da incenerimento e pirolisi di rifiuti).
- 200140 “metalli”
Per i rifiuti derivanti dall’abrasione dei refrattari esausti e dalla raschiatura del refrattario, lo smaltimento degli stessi refrattari a fine ciclo di vita, andranno utilizzati i codici:
- 161106, in caso di non pericolosità
- 161105 * in caso di pericolosità
Infine per le parti metalliche derivanti dalla separazione delle ceneri umane dai resti della cremazione:
- 190102 “materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti”
- 190199 “rifiuti non specificati altrimenti”
In Toscana risultano ad oggi attivi 9 forni crematori nelle seguenti Province:
- Massa Carrara (2)
- Firenze (2)
- Pistoia (1)
- Pisa (1)
- Livorno (1)
- Arezzo (1)
- Siena (1)
Risultano inoltre in funzione 5 forni per la cremazione delle carcasse di animali nelle Province di Pistoia, Firenze, Livorno, Arezzo e Grosseto.
Testo a cura di Valeria Tricarico e Maddalena Bavazzano
Bellissimo articolo . I certamente apprezzare questo sito .
Grazie, buona giornata!
Perché una volta giunti al forno crematorio non vogliono aprire la bara per vedere il caro o cara estinta per l’ultima volta ed anche per vedere se effettivamente la salma c’è nella bara
buongiorno, dove di trova la legge che un nuovo tempio crematorio deve essere distante almeno 50 km da uno già esistente? grazie