Nell’era delle notizie false replicate da una miriade di canali informativi, è sempre più difficile tutelare il cittadino dalla pubblicità ingannevole. Soprattutto il web e i social media offrono infatti infinite possibilità di associare messaggi promozionali ad enti ed istituzioni per comprovarne il valore o la scientificità senza richiederne l’autorizzazione.
La tutela della reputazione nei nuovi social e nel web in generale non è un problema solo per i vip ma anche e in maniera molto seria per gli enti istituzionali poiché in tal caso è in ballo la tutela dei cittadini stessi. Ma come districarsi nella giungla mediatica? Il vecchio adagio “l’unione fa la forza” non è mai stato così attuale, infatti serve innanzitutto la collaborazione dei cittadini.
Ed è proprio grazie alle puntuali e tempestive segnalazioni effettuate dai cittadini che il servizio legale di ARPAV ha avviato un procedimento dinnanzi alla Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato per pratica pubblicitaria ingannevole secondo il “Codice del consumo” (artt. 21 e segg. del Dlgs. 6.9.2005, n.206), strumento ancora poco conosciuto ed utilizzato dalle pubbliche amministrazioni.
Il messaggio promozionale compariva nella homepage di una società, sita in località montana, che pubblicizzava la vendita al pubblico di “aria imbottigliata” associata alla dicitura “La qualità dell’aria di ……. è confermata dalle analisi A.R.P.A.V”. A prescindere da qualunque considerazione di natura tecnico-scientifica, l’associazione del nome e dell’attività istituzionalmente svolta da ARPAV al “prodotto” commercializzato era potenzialmente idonea a far credere alla generalità dei consumatori che l’aria imbottigliata rivestisse caratteristiche di particolare qualità e salubrità.
L’Agenzia ha ritenuto che il messaggio pubblicitario in oggetto costituisse una pratica pubblicitaria ingannevole, potenzialmente lesiva per una pluralità di utenti, ed anche a tutela della reputazione e dell’immagine di ARPAV, ha pertanto inoltrato una formale segnalazione all’Autorità affinché la stessa ne inibisse la continuazione e, ravvisati i motivi d’urgenza, intervenisse comunque per sospenderla cautelativamente o adottare gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti della società che l’ha posta in essere, qualora ne sussistessero i presupposti.
Grazie al celere e puntuale intervento della AGCM, la pubblicità ingannevole è pertanto stata inibita ed è tempestivamente cessata.