Il Consiglio di Stato ha espresso due pareri, uno interlocutorio, il 7 maggio, e l’altro definitivo, il 6 ottobre, sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132” che il Consiglio dei Ministri aveva approvato, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, in esame preliminare, nel maggio 2019.
Il primo parere, di carattere interlocutorio, richiedeva chiarimenti procedurali, con particolare riguardo all’esplicitazione del contributo da parte di Ispra e del Snpa alla predisposizione della proposta di regolamento.
N.-003012020-maggioIl secondo parere, di carattere definitivo, invece pone una serie di rilievi sui contenuti della proposta di regolamento, relativamente:
- al personale che deve svolgere le attività ispettive (art.1),
- alle competenze di tale personale (art.3),
- ai principi e criteri generali per lo svolgimento dell’attività ispettiva (art.5),
- al Codice etico (art.6),
- alle modalità per la segnalazione di illeciti ambientali (art.7).
E adesso?
Il Ministero dell’Ambiente dovrà tenere conto delle osservazioni del Consiglio di Stato per redigere un nuovo testo del Regolamento da sottoporre al Consiglio dei Ministri.
Il regolamento non tiene conto di chi allo stato attuale già esercità attività di vigilanza e controllo ed è già in posseeso della qualifica di UPG. Come mai il SNPA e ISPRA non hanno tenuto conto degli operatori che sin dall’istituzione delle ARPA hanno svolto e continuano a svolgere tale attività? Non è che con la nomina o decadenza della qualificasi si vuole creare una sorta di dipendenza “politica” del personale ispettivo?