In relazione al documento già pubblicato sotto il titolo “Precisazioni sull’istruttoria di dichiarazione di conformità”, a integrazione e ulteriore precisazione di quanto ivi riportato, si rende noto che in caso di attivazione del procedimento di richiesta di integrazioni, l’agenzia regionale territorialmente competente potrà procedere anche sulla base di informazioni integrative fornite dal proponente nei termini previsti, ed ovviamente se ritenute sufficienti, salvo il caso in cui le informazioni per procedere con l’istruttoria debbano essere fornite necessariamente da parte dell’Autorità concedente.