Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006. Revisione Gennaio 2022

Linee Guida SNPA n. 41/2022 – ISBN: 978-88-448-1099

Il decreto legge 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, ha modificato il comma 3 dell’art. 184-ter e ha introdotto nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, “un parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.” Inoltre la L.128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), ha introdotto un sistema di controlli sugli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano end of waste autorizzati caso per caso affidandone la competenza al SNPA.

Questa Linea Guida, che rappresenta una revisione delle “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006” pubblicate nel febbraio 2020, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, vuole essere uno strumento per assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dell’azione del Sistema sul territorio nazionale.

5-1-LLGG-SNPA_EoW_-revisione-01-22_originale_revFM-PD_11_05_2022

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22

Il presente documento è stato oggetto di un Errata Corrige in data 11 maggio 2022, il cui dettaglio è nel documento sotto allegato

Pubblicazione disponibile solo in formato elettronico

Un pensiero su “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006. Revisione Gennaio 2022

  1. Nel caso in cui, nell’ambito della realizzazione di un Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, si riscontri la presenza di un materiale di riporto si ritrovino riciclati di macerie edilizie, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del DPR 120/2017, contenendo più del 20% di materiale antropico non potrò considerare tale materiale come sottoprodotto (se ovviamente è stata accertata la sua compatibilità ambientale) riutilizzabile nel sito di produzione o di altro sito e quindi tornerà ad essere un rifiuto.
    Mi sembra che si crei un circolo vizioso poco ragionevole.
    Potreste darmi indicazioni su come comportarsi in tal caso ?

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