Programma triennale 2018–2020 Snpa: innovazione e ricerca finalizzata

Pubblichiamo il primo dei contributi, a cura di Giovanni Agnesod (direttore generale di Arpa VdA), a commento del Programma triennale 2018-2020 del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. Nei seguiranno altri sui singoli aspetti del piano.

La dimensione operativa di innovazione e ricerca finalizzata, inerente alle funzioni del SNPA, trova chiaro riscontro nel Programma Triennale delle Attività, a partire dall’enunciazione della mission e della vision del Sistema, come delineate dalla Legge 132/2016, con esplicitazione della ricerca finalizzata all’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali – azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di stabilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, e della promozione della ricerca e dell’innovazione per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e protezione della qualità ambientale e tutela delle risorse naturali. Ciò trova articolazione nella definizione degli obiettivi del Sistema (prg.5), con riferimento sia al contesto in cui opera il Sistema che alle sue dinamiche interne, in modo strettamente connesso.

L’obiettivo strategico 1.2 riguarda risposte per la soluzione tecnica delle richieste, mettendo in valore le competenze professionali degli operatori e le dotazioni strumentali disponibili. In questa direzione l’efficienza e l’efficacia – termini oggi costituenti, insieme all’economicità, un leit-motiv stereotipale dei documenti programmatici – sono immediatamente declinate nella necessità di “promozione di azioni finalizzate all’innovazione tecnica, organizzativa e manageriale del Sistema per migliorare la risposta alle richieste di intervento da parte dei territori e delle collettività, nonché per razionalizzare l’acquisizione e l’utilizzazione di strumenti tecnici ed operativi, per garantire un’efficace copertura della domanda di protezione ambientale a livello nazionale” (azione operativa 1.2.1). E’ interessante la diretta correlazione indicata tra l’innovazione tecnica e le procedure di acquisto e utilizzo: il diretto contatto sui temi ambientali e nelle specificità locali con la complessità dei problemi ambientali emergenti porta con sé il coinvolgimento con un’altra dimensione complessa, quella burocratico-procedimentale, che a sua volta va considerata in rapporto alle procedure interne di sistema e al quadro di riferimento normativo.

Programma-2018-2020-SNPA

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Un altro piano su cui si esprime la connessione tra contesto esterno e interno del Sistema per innovazione e attività di ricerca finalizzata riguarda l’ambito istituzionalmente definito della ricerca, con le sue regole ufficiali.

L’obiettivo strategico 2.1 – “esprimere in ogni contesto una posizione tecnico-scientifica chiara e incontrovertibile” – richiederà la “definizione e adozione di percorsi metodologici, nell’ambito della formulazione e approvazione dei suoi prodotti tecnici, che prevedano iter di validazione scientifica”. Alla valutazione e validazione dei prodotti tecnici del SNPA si collegherà dunque anche una validazione scientifica, con creazione nel Sistema di reti tematiche di referee, costituenti un sistema di valutazione scientifica interno, propedeutico a possibili successive proposte di pubblicazione su riviste scientifiche di riconosciuta autorevolezza, le quali si avvalgono a loro volta naturalmente di proprie reti di referee e valutatori accreditati. Si tratterà inoltre di stipulare protocolli e convenzioni con altri Enti di ricerca per collaborazioni e scambio di attività su temi ambientali di comune interesse.

La definizione di modalità di validazione scientifica dei prodotti tecnici del Sistema, di stipula di convenzioni con Enti di ricerca, nonché di partecipazione a progetti internazionali in modo da caratterizzare in essi il ruolo e la dimensione di Sistema, sono oggetto delle attività di un Tavolo istruttorio del Consiglio specificamente istituito, il TIC VII Ricerca finalizzata.

A partire dagli obiettivi strategici, il Programma triennale conduce all’indicazione dei primi indirizzi operativi di riferimento del Sistema, in cui sono riportati in forma tabellare obiettivi con quantificazione dei risultati da raggiungere per il triennio 2018 – 2020. In essi l’obiettivo n.9 – promozione e partecipazione ad iniziative di sistema per lo sviluppo tecnico – viene giustamente connotato con l’inquadramento nell’ambito di intervento “Sviluppo delle conoscenze e Ricerca applicata”.

Il carattere pervasivo che connota innovazione e ricerca finalizzata nelle attività del Sistema rende necessaria anche una pianificazione. A questo risponde un ulteriore obiettivo del TIC VII, lo sviluppo di un Piano operativo di innovazione e ricerca SNPA, aperto allo sviluppo propositivo di progetti di Sistema, che procederà dalla ricognizione delle attività in corso e delle esigenze emergenti, con organizzazione delle informazioni in un data base aggiornato.

In sintesi, la nostra frontiera di ricerca e innovazione è la complessità delle dinamiche ambientali, che va a connettersi in una dimensione iper-complessa con il territorio, la presenza e attività umana, la società. Essa è inerente al ruolo e ai compiti delle Agenzie e di ISPRA, al di là delle differenti tipologie di contratto lavorativo, nel radicamento sul territorio, in tensione dinamica con temi e problemi emergenti. La sua considerazione è esplicita nel dettato normativo della L.132, laddove sono indicate come funzioni finalizzate al perseguimento delle proprie finalità la partecipazione e la realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica (Art.3, comma 2). Un passaggio questo accolto dagli operatori delle Agenzie con soddisfazione, potremmo dire con sollievo, per togliere finalmente ogni dubbio sull’opportunità e la pertinenza di aspetti del nostro operato: – … ma è proprio necessario ?… – … non ci sono cose più urgenti ?… – … questo dove sta scritto ?… , con sottovalutazione, se non proprio misconoscimento, della proattività innovativa necessaria per la nostra azione.

Per adempiere alla nostra missione in modo adeguato – forte, autorevole, credibile – bisogna certo avere come riferimento Norme e Decreti, ma ben tenendo presente che l’ultima parola è delle leggi delle cose, immanenti alle dinamiche non-lineari complesse dell’ambiente-territorio, campo di cicli ricorsivi auto-rafforzanti potenzialmente aperti a collassi e catastrofi, così come di processi di adattamento e percorsi di evoluzione. Uno sguardo in avanti a vasto raggio necessario e qualificante per il senso della nostra presenza nel mondo oggi.

Giovanni Agnesod
Direttore generale Arpa Valle d’Aosta

Un pensiero su “Programma triennale 2018–2020 Snpa: innovazione e ricerca finalizzata

  1. Agli organi direttivi del SNPA
    Si propone un punto di vista “di parte” (Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale) del Programma Triennale 2018-2020 (PT 2018-2020) del SNPA, “atto di rilevanza strategica” come definito nella Delibera n. 33/2018. Tale punto di vista tiene conto: a) dei risultati conseguiti con il secondo ciclo di pianificazione a scala distrettuale 2016-2021 (Piano di Gestione e Piani di Tutela delle Acque della Direttiva n. 2000/60/CE – WFD); b) della consistenza delle basi conoscitive a disposizione per la redazione del terzo ciclo di pianificazione a scala distrettuale 2022-2027.
    In particolare è opportuna una distinzione tra obiettivi programmatici (tra i quali sicuramente il raggiungimento dei LEPTA – Delibera n. 33/2018) e obiettivi strategici i quali ultimi trovano attuazione su un orizzonte temporale caratterizzato dalla variabilità delle grandezze in gioco più elevata dell’orizzonte programmatico (con connesso aumento dell’incertezza delle scelte) richiedendo quindi una maggiore flessibilità delle opzioni possibili, anche sul piano organizzativo. Programmaticità e strategicità sono elementi compresenti nella WFD e molto probabilmente la loro differenziazione assumerà maggiore enfasi nella revisione della WFD in corso.

    Anche se il punto di vista è “di parte” non possono sfuggire né il peso che la pianificazione a scala distrettuale assume nei rapporti del Paese Italia con la Commissione Europea né le responsabilità in capo ai Ministeri e alle Regioni (rappresentati negli organi di governo delle Autorità di distretto) legate ad una convincente elaborazione dei Piani di Gestione e dei Piani di Tutela delle Acque.
    Nel dare atto che il PT 2018-2020 costituisce il primo significativo atto di costruzione di un quadro armonico ed armonizzato delle attività di monitoraggio (dando così una prima anche se parziale risposta ai complessivi problemi di “governance” sollevati dalla Commissione Europea), si espongono di seguito alcune considerazioni:
    1) Il PT 2018-2020 (“condivisione del sistema di obiettivi programmatici” – Capitolo 10) deve farsi carico anche delle scadenze programmatiche della WFD. Conseguentemente quale peso assumono tali scadenze nel ruolo e nelle funzioni del SNPA non può trascinarsi unicamente da un bilancio storico pregresso (Capitolo 2).
    2) Il monitoraggio assume nella WFD un’accezione alquanto più ampia di quella emergente dalla Tabella del Capitolo 9 e soprattutto la funzione tecnica di “controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento” nella vision del Capitolo 4 deve essere chiarita con riferimento all’accezione europea del termine “controllo” inteso come “capacità di regolazione” e non come “sorveglianza” di tali fonti e fattori.

    A tali considerazioni fanno da corollario due osservazioni che provengono dalla specifica esperienza maturata dal Distretto dell’Appennino Centrale a far data dal 2009 quando una legge speciale affidò all’allora Autorità di bacino del fiume Tevere (così come alle altre Autorità nazionali) il compito della redazione del Piano di Gestione del distretto:
    A) Gli obiettivi posti dalla WFD (art. 4) impongono un monitoraggio integrato dei fattori di qualità ambientale, idrologici connessi ai flussi idrici superficiali e sotterranei e dei caratteri delle aree protette (in particolare dei caratteri di naturalità delle aree naturali protette), in vista di definirne le possibili relazioni di “causazione” (più che le meno affidabili relazioni “causa-effetto”). Al tempo stesso la natura analitica dell’attività conoscitiva impone un’organizzazione del monitoraggio a “geometria variabile” tarata sia sulla “fisiograficità” dei flussi naturali di materia ed energia (bacini idrografici e idrogeologici) sia sulla “giurisdizionalità” delle pressioni e dei connessi impatti (bacini d’utenza) in vista di valutare convenientemente efficacia ed efficienza delle misure che rappresentando la sintesi conseguente alla fase analitica debbono convenientemente relazionare tra loro struttura antropica e struttura naturale (rif. D. Lgs. n. 112/98).
    B) La ricognizione dei flussi economici (risorse umane, strumentali e finanziarie) aggregati alla più generale azione di protezione ambientale (da parte dei soggetti pubblici e privati) rappresenta una non distinta attività di monitoraggio affinché il decisore istituzionale abbia completa “cognizione di causa” della quota globale che in forma unitaria investe nel governo e nella gestione del demanio idrico (rif. art. 72 del D. Lgs n. 152/06).

    Remo Pelillo
    Dirigente Area Risorsa Idrica
    Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale

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