Qualità dell’aria, approvata definitivamente la nuova direttiva europea

Il 14 ottobre il Consiglio dell’Unione europea ha approvato in via definitiva la nuova direttiva per la qualità dell’aria, che stabilisce il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più severi di quelli attuali, sia pure ancora leggermente più alti dei valori di riferimento dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

L’obiettivo generale è quello di migliorare progressivamente la qualità dell’aria fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità.

Sarà necessario individuare e attuare rapidamente strategie atte a migliorare significativamente la qualità dell’aria, tenuto conto del fatto che i livelli attuali sono superiori in larga parte del Paese ai valori limite da rispettare entro il 1 gennaio 2030. 

Sarà possibile per gli Stati membri richiedere una proroga rispetto alla scadenza prefissata, se motivata da fattori orografici e climatici particolari e a patto di documentare e informare la Commissione europea tempestivamente in merito alle azioni intraprese per ridurre i livelli di inquinamento secondo una precisa tabella di marcia.

L’auspicio è che le nuove norme previste dalla direttiva, che entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue, e il conseguente recepimento nell’ordinamento nazionale che dovrà avvenire entro due anni, possano effettivamente contribuire a ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sugli ecosistemi.

Il comunicato del Consiglio dell’Unione europea

Direttiva UE 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Un pensiero su “Qualità dell’aria, approvata definitivamente la nuova direttiva europea

  1. A Pag. 18 e19 degli INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 272-BIS DEL DLGS 152/2006 IN MATERIA DI EMISSIONI ODORIGENE DI IMPIANTI E ATTIVITÁAGINA si disciplina la “Procedura per i casi critici”..,,,,,,,,
    “…Una speciale procedura può essere infine individuata in relazione agli stabilimenti esistenti (sia quelli in cui sono presenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, sia quelli in cui non sono presenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno) per i quali emergano, nell’esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.).
    Tale procedura si fonda su tre principi: …Omissis..
    A.3. L’esecuzione di tutte le fasi dell’indagine (olfattometrica, chimica e/o modellistica) deve essere svolta dal gestore (X) attraverso soggetti competenti ed i risultati intermedi ottenuti devono essere riepilogati in un’unica relazione finale. LA ESECUZIONE DELLE FASI DELLE INDAGINI DEVE ASSOLUTAMENTE PREVEDERE IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLE AUTORITA’ COMPETENTI (ES. ARPA, VIGILI DEL FUOCO, NOE, ECC.) PER GARANTIRE UFFICIALITA’ E TRASPARENZA!!

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